| comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)
| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
| 1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), è inserita la seguente: 1. Identico: «f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, «f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, Pag. 174-175 n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni».
| n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».
| 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
| 2. Identico.
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| 1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva. |